Amministrazione Trasparente
In osservanza dell’Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 la sezione disposizioni generali contiene una voce di secondo livello denominato oneri informativi per cittadini e imprese.
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che impone la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri. Nella presente sezione è possibile consultare lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi nei confronti dell'amministrazione ed aventi come destinatari cittadini ed imprese.
A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016, ai sensi della delibera Anac 1310/2016 i dati non sono più soggetti a pubbligazione obbligatoria.
Non sono previsti per cittadini ed imprese che hanno rapporti con le istitutzioni scolastiche nuovi obblighi informativi. Si pubblica in tale sezione la modulistica utilizzata dalla scuola destinata a dipendenti, fornitori, famiglie ed alunni e link all'area modulistica del sito istituzionale, nonchè alla sezione privacy.
https://www.miur.gov.it/web/guest/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese
SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI: https://www.miur.gov.it/web/guest/scadenzario-dei-nuovi-obblighi-amministrativi
Informativa Accesso civico
Il processo legislativo in materia di accessibilità si evolve di continuo per rispondere alle esigenze di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
- Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
- Modulo accesso documentale reperibile al seguente:
- Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
- Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016
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Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico, Responsabile della Trasparenza, tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo: IIS Pietro Mazzone Roccella Ionica – Via F. Cilea, snc - 89047 Roccella Ionica (RC)
- posta elettronica all’indirizzo e-mail: rcis03800b@pec.istruzione.it
L’oggetto dell’accesso civico semplice
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative di pertinenza dell’ IIS Pietro Mazzone Roccella Ionica qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.
Il Procedimento
Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque nel rispetto della normativa vigente.
La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Dirigente Scolastico.
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente:
- può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (individuato in base a quanto disposto dall’art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990) inviando la sua richiesta all'indirizzo e-mail :
direzione-calabria@istruzione.it che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.
- Oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale;
Il Referente per la trasparenza è il Dirigente scolastico;
Il responsabile del procedimento cui va inoltrata la richiesta di accesso è il dirigente scolastico;
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza contattabile all'indirizzo e-mail usp.rc@istruzione.it
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali), non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta. Non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche in quanto l’amministrazione non è tenuta a produrre dati o documenti che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L'istanza va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico tramite:
- posta ordinaria all’indirizzo: IIS Pietro Mazzone Roccella Ionica – Via F. Cilea, snc - 89047 Roccella Ionica (RC)
- posta elettronica all’indirizzo e-mail: rcis03800b@pec.istruzione.it
Nella richiesta di accesso civico generalizzato bisogna identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche.
L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.
Il Procedimento
Il Dirigente Scolastico provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali contro interessati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il contro interessato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decidesse comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al contro interessato e gli atti o i dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può:
- presentare richiesta di riesame al titolare del potere sostitutivo, il Responsabile della Trasparenza, all'indirizzo e-mail: direzione-calabria@istruzione.it che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni;
- oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
I Responsabili
Il responsabile del procedimento cui va inoltrata la richiesta di accesso è il dirigente scolastico;
Il Referente per la trasparenza è il Dirigente scolastico;
Il Responsabile della trasparenza dell’Istituto Scolastico è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale;
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza contattabile all'indirizzo
e-mail usp.rc@istruzione.it
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" La informiamo che i Suoi dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure di Accesso Civico e saranno attentamente conservati in archivi cartacei e informatizzati. Titolare del trattamento è Il dirigente scolastico che garantisce il rispetto degli obblighi di legge; gli incaricati del trattamento sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e gli assistenti amministra tivi responsabili del singolo procedimento. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.
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